venerdì 29 luglio 2011

Il Garante tutela la privacy in fase di colloqui pre assunzioni

Attraverso il Provvedimento del 21 luglio 2011 il Garante della Privacy si è pronunciato in merito a quanto riportato nell'art. 8, l. n. 300/1970 secondo cui è fatto "divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione [...] di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose e sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini dell'attitudine professionale del lavoratore" e all'art. 10, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 che vieta il trattamento dei dati personali dei lavoratori che non risultino essere strettamente attinenti alle attitudini professionali e per valutare un eventuale inserimento lavorativo.

Insomma tutela della privacy nelle assunzioni questo lo scopo del garante che vuole proteggere i dati sensibili dei lavoratori vietando ai datori di lavoro di raccogliere in fase di analisi ai fini dell'assunzione alcune informazioni al fine di proteggere la dignità della persona ed il diritto alla tutela della vita privata.

Nessun commento:

Posta un commento